[1]al trasporto per la ferrovia par. 1. - La ferrovia deve effettuare, alle condizioni della presente Convenzione, qualunque trasporto di viaggiatori o di bagagli, purche':

  • a)il viaggiatore osservi le prescrizioni della presente Convenzione e delle tariffe internazionali;
  • b)il trasporto sia possibile con i mezzi ordinari di trasporto;
  • c)il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare.

[2]par. 2. - Quando l'autorita' competente abbia deciso che il servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte, i provvedimenti adottati a tale scopo devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie, le quali hanno l'obbligo di informare in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione.

[3]par. 3. - Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo puo' dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art3 · fonte del testo

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