[1]del bagaglio par. 1. - Al momento della registrazione del bagaglio viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore.

[2]par. 2. - Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali disciplinati dalla presente Convenzione debbono portare il contrassegno (I e, salvo eccezioni previste nelle tariffe internazionali, debbono portare le seguenti indicazioni:

  • a)stazione di partenza e di destinazione;
  • b)itinerario;
  • c)giorno della consegna e treno per il quale questa consegna e' stata fatta;
  • d)numero dei biglietti, salvo che i bagagli siano stati consegnati al trasporto senza presentazione di un biglietto;
  • e)quantita' e peso dei colli;
  • f)ammontare delle tasse di porto e delle altre spese.

[3]par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi fra ferrovie stabiliscono in quale forma e lingua debbano essere stampati e compilati gli scontrini dei bagagli.

[4]par. 4. - Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi, nel ricevere lo scontrino, che esso sia compilato in conformita' alle sue indicazioni.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art19 · fonte del testo

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