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Miscellanea
Trattato
Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994 · Legge 8 febbraio 1996, n. 69
- Aggiornato al
- 22 febbraio 1996
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA La…
- Art. 2che la guerra, sia nucleare che convenzionale, come pure la minaccia o l'uso della forza…
- Art. 3Parti intendono sviluppare e arricchire il processo della CSCE, favorendone la…
- Art. 4Parti favoriranno in ogni modo il consolidamento dei principi dello stato di diritto…
- Art. 5Parti sono convinte che uno degli elementi fondamentali della sicurezza sia il…
- Art. 6Parti, qualora si verifichino situazioni suscettibili, a giudizio di una di esse, di…
- Art. 7Parti attribuiscono grande significato allo sviluppo e all'approfondimento del loro…
- Art. 8Parti svilupperanno i contatti nel campo militare. In tale quadro elaboreranno programmi…
- Art. 9Parti riserveranno particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni interparlamentari…
- Art. 10Repubblica italiana e la Federazione Russa incoraggeranno ed appoggeranno pienamente i…
- Art. 11Parti amplieranno e rafforzeranno la cooperazione in campo economico, industriale…
- Art. 12Parti si impegnano ad intensificare l'attuazione delle intese esistenti nel campo della…
- Art. 13Parti istituiranno un Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e…
- Art. 14Parti svilupperanno la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico, con particolare…
- Art. 15Parti, riconoscendo il contributo importante alla stabilizzazione dell'attuale situazione…
- Art. 16Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della tutela dell'ambiente. Esse…
- Art. 17delle Parti rendera' piu' agevole, nella misura del possibile, in base al principio della…
- Art. 18Parti intendono rafforzare la loro cooperazione nel campo umanitario anche attraverso…
- Art. 19Repubblica Italiana e la Federazione Russa ribadiscono l'impegno a cooperare…
- Art. 20fine di rafforzare le garanzie giuridiche offerte ai propri cittadini, le Parti…
- Art. 21Repubblica Italiana e la Federazione Russa, basandosi sul reciproco arricchimento…
- Art. 22Parti collaboreranno e si assisteranno reciprocamente per la tutela e la valorizzazione…
- Art. 23Parti perseguiranno l'obiettivo di ampliare i contatti tra le istituzioni ed enti…
- Art. 24Parti stipuleranno, ogni volta che sara' necessario, singoli accordi allo scopo di…
- Art. 25disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo gli impegni assunti…
- Art. 26presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello scambio…
- Art. 27presente Accordo viene stipulato per un periodo di 20 anni e verra' automaticamente…
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