TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA La Repubblica italiana e la Federazione Russa, fondandosi sulle secolari tradizioni di amicizia, cooperazione, simpatia e reciproco arricchimento culturale esistenti tra i popoli dei due Paesi, - consapevoli del fatto che i recenti cambiamenti intervenuti sulla scena internazionale offrono all'umanita' un'occasione unica per dar vita ad un ordine internazionale pacifico imperniato sul primato del diritto, - convinte della necessita' di basare le relazioni tra gli Stati sui valori universali di democazia, liberta', pluralismo, solidarieta' e rispetto dei dirtti dell'uomo, - fermamente decise a favorire l'attuazione degli scopi e dei principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il consolidamento della sua autorita' quale garante del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, - confermando la loro volonta' di rispettare pienamente le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazone in Europa del 1 agosto 1975 e gli altri documenti della CSCE e confidando che gli impegni assunti con i Vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992 conferiranno un carattere irreversibile alla stabilita' e alla collaborazione sul continente europeo, - desiderose di intensificare i rapporti tra la Federazione Russa e l'Unione Europea, - prendendo in considerazione il fatto che la Federazione Russa e' lo Stato continuatore dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, - ispirandosi agli ideali e ai principi sanciti nella Dchiarazione congiunta italo-russa del 19 dicembre 1991, - intenzionate a conferire alle loro relazioni nuova qualita', hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La Repubblica Italiana e la Federazione Russa svulupperanno i loro rapporti come Stati amici in conformita' con il diritto internazionale e in particolare con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i documenti fondamentali della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art1 · fonte del testo

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