Parti si impegnano ad intensificare l'attuazione delle intese esistenti nel campo della cooperazione economica ed industriale. Esse continueranno altresi' a collaborare nel campo della conversione dell'industria militare, anche nell'ambito del gruppo di lavoro bilaterale istituito a tal fine, ed esamineranno all'occorrenza altre possibilita' per elevare il livello di cooperazione in questo settore. Ciascuna delle Parti creera', anche attraverso opportuni provvedimenti normativi, le condizioni giuridiche ed economiche piu' proficue per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attivita' degli imprenditori di una Parte nel territorio dell'altra Parte, ivi comprese le questioni relative alla tutela degli investimenti. A quest'ultimo fine, sara' esaminata tra le due Parti la possibilita' di rafforzare gli accordi gia' esistenti in materia di protezione e promozione degli investimenti. Le Parti, al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato nella Federazione Russa, collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale. Esse svilupperanno anche la collaborazione nei campi della politica economica e del diritto applicato all'attivita' economica, nonche' quella nei settori della scienza, ricerca e tecnologia. Le Parti si impegnano a riservare alle rispettive imprese industriali, commerciali e finanziarie parita' di trattamento rispetto a quello concesso alle imprese di Paesi terzi, e in particolare a riservare ai rispettivi cittadini ed uffici di rappresentanza commerciale un trattamento fiscale non meno favorevole di quello praticato nei confronti di cittadini ed uffici di rappresentanza di Paesi terzi. Esse favoriranno la costituzione di societa' miste anche con la partecipazione di terzi partners e l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica. Esse favoriranno altresi' la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi ed in particolare tra quelle piccole e medie. Le Parti garantiranno il riconoscimento dei lodi arbitrali sulle controversie relative ai contratti commerciali conclusi tra le persone giuridiche e fisiche dei due Paesi, nonche' il loro adempimento.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art12 · fonte del testo

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