Art. 25 (Trattato)
disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo gli impegni assunti dalle Parti in accordi e trattati bilaterali multilaterali dalle stesse stipulati in precedenza. Il presente Accordo non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
