Repubblica Italiana e la Federazione Russa, basandosi sul reciproco arricchimento plurisecolare della cultura dei popoli dei due Paesi e sul loro inestimabile contributo alla civilta' europea, compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione culturale sul piano bilaterale. Una particolare attenzione sara' dedicata alla conoscenza da parte dei rispettivi popoli della ricchezza dell'eredita' musicale, architettonica ed artistica; degli apporti della cultura, dell'arte e della letteratura moderna nonche' della cinematografia; della vita culturale quotidiana delle provincie, delle citta' e delle varie comunita' etniche di ciascuno dei due Paesi. Ciascuna delle Parti, in conformita' all'Accordo di collaborazione culturale del 19 dicembre 1991, fornira' il massimo sostegno allo sviluppo delle attivita' dei centri culturali, e adottera' misure per facilitare l'accesso allo studio della lingua e della cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private, anche per mezzo di scambi di borsisti e studenti. Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra istituzioni universitarie, culturali ed artistiche dei due Paesi nonche' tra le associazioni operanti in tali settori. La Repubblica Italiana e la Federazione Russa si impegnano a rendere possibile l'insegnamento della lingua dell'altra Parte nelle scuole e nelle istituzioni universitarie. A tal fine metteranno a disposizione e l'aggiornamento dei docenti, nonche' sussidi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, di mezzi audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingui.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art21 · fonte del testo

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