contigua 1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata "zona contigua", lo Stato costiero puo' esercitare il controllo necessario al fine di:

  • a)prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale;
  • b)punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse non proprio territorio o mare territoriale. 2. La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art33 · fonte del testo

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