penale a bordo di una nave straniera 1. Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio, salvo nei seguenti casi:

  • a)se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero;
  • b)se il reato e' di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale;
  • c)se l'intervento delle autorita' locali e' stato richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera della nave; oppure
  • d)se tali misure sono necessarie per la repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope. 2. Le disposizioni di cui sopra non invalidano il diritto dello Stato costiero di adottare le misure previste dalle proprie leggi per procedere ad arresti o indagini a bordo di navi straniere che transitano nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne. 3. Nei casi previsti ai numeri 1 e 2, lo Stato costiero informa, se il comandante della nave lo richiede, un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera prima di adottare qualsiasi misura, e facilita i contatti tra costoro e l'equipaggio della nave. In casi di emergenza tale notifica puo' essere comunicata mentre le misure sono in corso di esecuzione. 4. Nel considerare l'opportunita' e le modalita' di un arresto, le autorita' locali tengono in debito conto gli interessi della navigazione. 5. Salvo quanto disposto alla Parte XII o in caso di violazione di leggi e regolamenti adottati conformemente alla Parte V, lo Stato costiero non puo' adottare alcuna misura a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, per procedere a un arresto o condurre indagini a seguito di reati commessi prima dell'ingresso della nave nel mare territoriale se questa, proveniente da un porto straniero, si limita ad attraversare il mare territoriale senza entrare nelle acque interne.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art27 · fonte del testo

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