e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo 1. Lo Stato costiero puo' emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie:

  • a)sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo;
  • b)protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni;
  • c)protezione di cavi e condotte;
  • d)conservazione delle risorse biologiche del mare;
  • e)prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca;
  • f)preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento;
  • g)ricerca scientifica marina e rilievi idrografici;
  • h)prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l'armamento o l'allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate. 3. Lo Stato costiero da' opportuna diffusione a tali leggi e regolamenti. 4. Le navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale si attengono a tali leggi e regolamenti e a tutte le norme internazionali generalmente accettate relative alla prevenzione degli abbordi in mare.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art21 · fonte del testo

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