di protezione dello Stato costiero 1. Lo Stato costiero puo' adottare le misure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo. 2. Nel caso di navi dirette verso le acque interne o allo scalo presso installazioni portuali situate al di fuori delle acque interne, lo Stato costiero ha anche il diritto di adottare le misure necessarie per prevenire ogni violazione delle condizioni alle quali e' subordinata l'ammissione di tali navi nelle acque interne o a tali scali. 3. Lo Stato costiero puo', senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, sospendere temporaneamente il passaggio inoffensivo di navi straniere in zone specifiche del suo mare territoriale quando tale sospensione sia indispensabile per la protezione della propria sicurezza, ivi comprese le esercitazioni con armi. Tale sospensione ha effetto solo dopo essere stata debitamente pubblicizzata.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art25 · fonte del testo

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