dello Stato costiero 1. Lo Stato costiero non deve ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere attraverso il mare territoriale, salvo nei casi previsti dalla presente Convenzione. In particolare, nell'applicazione della presente Convenzione o di ogni altra legge o regolamento adottati conformemente a essa, lo Stato costiero non deve:

  • a)imporre alle navi straniere obblighi che abbiano l'effetto pratico di impedire o limitare il diritto di passaggio inoffensivo; oppure
  • b)esercitare discriminazioni di diritto o di fatto contro navi di qualunque Stato o contro navi adibite al trasporto di materiali diretti o provenienti da un qualunque Stato o per conto di esso. 2. Lo Stato costiero deve segnalare con adeguata pubblicita' ogni pericolo per la navigazione esistente nel suo mare territoriale, del quale sia a conoscenza.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art24 · fonte del testo

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