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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979 · Legge 14 ottobre 1985, n. 623
- Aggiornato al
- 12 maggio 2013
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- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella…
- Art. 2Ciascuna Parte Contraente prende le misure necessarie al fine di assicurare l'effettiva…
- Art. 3Gli animali devono essere scaricati nel piu' breve tempo possibile. Durante le attese nei…
- Art. 4Gli animali devono essere scaricati ed avviati con ogni cura. 2. Una attrezzatura…
- Art. 5Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli strumenti…
- Art. 6Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro…
- Art. 7Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici…
- Art. 8Gli animali devono avere a disposizione l'acqua, a meno che non siano avviati nei locali…
- Art. 9Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di una…
- Art. 10Ciascuna delle Parti Contraenti puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al…
- Art. 11Ciascuna delle Parti Contraenti puo' prevedere affinche' le disposizioni del Capitolo II…
- Art. 12Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere…
- Art. 13Nel caso di abbattimento rituale, e' obbligatorio immobilizzare gli animali della specie…
- Art. 14E' proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le…
- Art. 15Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 1…
- Art. 16Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti Contraenti, gli animali…
- Art. 17Ciascuna Parte Contraente puo' autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase…
- Art. 18Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacita' professionali delle persone…
- Art. 19Ciascuna Parte Contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve…
- Art. 20La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa…
- Art. 21Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del…
- Art. 22Ciascuno Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio…
- Art. 23Ciascuna Parte Contraente potra', per quello che la riguarda, denunciare la presente…
- Art. 24Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del…
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