1. Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici sfavorevoli. I mattatoi devono disporre di installazioni sufficienti per la stabulazione o stabbiatura degli animali e capaci di offrire loro una protezione contro le intemperie. 2. L'impiantito dei locali di scarico, di passaggio, stazionamento o ricovero degli animali non deve essere sdrucciolevole, ma tale da permettere la pulizia e la disinfezione oltre allo scolo completo dei liquami. 3. I mattatoi devono disporre di zone coperte munite di dispositivi di attacco con mangiatoie e abbeveratoi. 4. Qualora alcuni animali siano costretti a passare la notte nel mattatoio, si deve provvedere al loro ricovero e, se necessario, legarli ma in maniera tale che possano accovacciarsi. 5. Gli animali che per motivi di specie, sesso, eta' o di origine sono ostili fra di loro devono essere separati. 6. Gli animali che sono stati trasportati in gabbie, cesti o casse, devono essere abbattuti il piu' presto possibile; nel caso contrario devono essere abbeverati ed alimentati conformemente con quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 8. 7. Qualora gli animali siano stati sottoposti a temperature elevate con tempo umido, si deve provvedere a rinfrescarli. 8. Allorche' le condizioni climatiche lo esigono (ad esempio forte umidita', basse temperature) gli animali devono essere posti in stabulazione. Le stalle devono essere arieggiate. Durante il foraggiamento le stalle devono essere sufficientemente illuminate.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985. 103 parole tolte, 223 parole aggiunte.

1. tolto: Le condizioni e lo stato di salute dell'animale devono essere oggetto di una accurata ispezione da effettuarsi a ragionevoli intervalli per evitargli sofferenze inutili, e comunque almeno una volta al giorno nel caso di animali tenuti nei moderni sistemi di allevamento intensivo. 2. Le installazioni tecniche dei sistemi moderni d'allevamento intensivo devono essere oggetto di una ispezione approfondita almeno una volta al giorno, mentre si dovra' provvedere, nel piu' breve lasso di tempo possibile, all'eliminazione di eventuali difetti constatati. Nel caso che sia impossibile eliminare il difetto sul posto, bisogna prendere immediatamente tutte le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali aggiunto: Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici sfavorevoli. I mattatoi devono disporre di installazioni sufficienti per la stabulazione o stabbiatura degli animali e capaci di offrire loro una protezione contro le intemperie. 2. L'impiantito dei locali di scarico, di passaggio, stazionamento o ricovero degli animali non deve essere sdrucciolevole, ma tale da permettere la pulizia e la disinfezione oltre allo scolo completo dei liquami. 3. I mattatoi devono disporre di zone coperte munite di dispositivi di attacco con mangiatoie e abbeveratoi. 4. Qualora alcuni animali siano costretti a passare la notte nel mattatoio, si deve provvedere al loro ricovero e, se necessario, legarli ma in maniera tale che possano accovacciarsi. 5. Gli animali che per motivi di specie, sesso, eta' o di origine sono ostili fra di loro devono essere separati. 6. Gli animali che sono stati trasportati in gabbie, cesti o casse, devono essere abbattuti il piu' presto possibile; nel caso contrario devono essere abbeverati ed alimentati conformemente con quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 8. 7. Qualora gli animali siano stati sottoposti a temperature elevate con tempo umido, si deve provvedere a rinfrescarli. 8. Allorche' le condizioni climatiche lo esigono (ad esempio forte umidita', basse temperature) gli animali devono essere posti in stabulazione. Le stalle devono essere arieggiate. Durante il foraggiamento le stalle devono essere sufficientemente illuminate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art7 · fonte del testo

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