1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di una ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera. 2. Gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se cio' non e' possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985. 205 parole tolte, 51 parole aggiunte.

1. tolto: Il Comitato Permanente ha il compito di elaborare e di adottare le raccomandazioni rivolte alle Parti Contraenti che contengano disposizioni dettagliate in vista dell'applicazione dei principi enunciati al Titolo I della presente Convenzione; tali disposizioni devono essere fondate sulle conoscenze scientifiche relative alle diverse specie. 2. Ai fini dell'adempimento dei compiti affidatigli, quali quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato Permanente segue l'evoluzione della ricerca scientifica nonche' dei nuovi metodi in materia di allevamento del bestiame. 3. Salvo che il Comitato Permanente non stabilisca un termine piu' lungo, ogni raccomandazione ha effetto in quanto tale sei mesi dopo la data della sua adozione da parte del Comitato. A partire dalla data in cui una raccomandazione ha effetto, ogni Parte Contraente deve sia darle attuazione che informare il Comitato Permanente con notifica, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dei motivi per cui ha deciso di non poter o non essere piu' in grado di attuarla. 4. Qualora due o piu' Parti Contraenti o la Comunita' Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, abbiano notificato, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la loro decisione di non dare attuazione o non dare piu' attuazione ad una raccomandazione, la raccomandazione medesima cessa di avere effetto aggiunto: Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di una ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera. 2. Gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se cio' non e' possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art9 · fonte del testo

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