1. Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti Contraenti, gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza nel quale vanno mantenuti sino al momento dell'abbattimento, risparmiando comunque loro ogni sofferenza evitabile. 2. E' proibito l'impiego dello stiletto, della mazza e dell'accetta (mazzapicchio). 3. Per quanto riguarda i solipedi, i ruminanti ed i suini i soli procedimenti autorizzati sono i seguenti: mezzi meccanici mediante l'impiego di uno strumento a percussione o perforazione al livello del cervello; elettronarcosi; anestesia con il gas. 4. Ciascuna Parte Contraente puo' autorizzare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel caso di abbattimento di un animale da parte dell'allevatore e per suo uso e consumo nel luogo stesso in cui l'animale si trova.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985. 127 parole tolte, 122 parole aggiunte.

1. tolto: Ciascuna Parte Contraente puo' designare, al momento della firma o al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione il o i territori ai quali la presente Convenzione si applichera'. 2. Ogni Parte Contraente, al momento di depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualsiasi altro momento susseguente, puo', mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa di cui assicurera' le relazioni internazionali o per il quale e' abilitata a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata per quel che riguarda il territorio indicato nella detta dichiarazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 17 della presente Convenzione aggiunto: Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti Contraenti, gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza nel quale vanno mantenuti sino al momento dell'abbattimento, risparmiando comunque loro ogni sofferenza evitabile. 2. E' proibito l'impiego dello stiletto, della mazza e dell'accetta (mazzapicchio). 3. Per quanto riguarda i solipedi, i ruminanti ed i suini i soli procedimenti autorizzati sono i seguenti: mezzi meccanici mediante l'impiego di uno strumento a percussione o perforazione al livello del cervello; elettronarcosi; anestesia con il gas. 4. Ciascuna Parte Contraente puo' autorizzare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel caso di abbattimento di un animale da parte dell'allevatore e per suo uso e consumo nel luogo stesso in cui l'animale si trova.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art16 · fonte del testo

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