1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonche' alla firma della Comunita' Economica Europea. Essa sara' ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore a partire da sei mesi dopo che e' stato depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l'abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Testo vigente dal 12 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art20 · fonte del testo

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