DELL'UFFICIO CONSOLARE 1. L'ufficio consolare puo' essere aperto nel territorio dello Stato ricevente e solo con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede dell'ufficio, la sua classe e la sua circoscrizione consolare e le relative modifiche sono soggette all'approvazione delle Parti contraenti. 3. Lo Stato di invio stabilisce il numero dei membri dell'ufficio consolare, in relazione al volume del lavoro e alle necessita' del normale svolgimento delle attivita' dell'ufficio stesso. Lo Stato ricevente puo' peraltro richiedere che l'organico venga mantenuto nei limiti che esso considera ragionevoli e normali, tenuto conto delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle effettive necessita' dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art2 · fonte del testo

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