1. Un Ufficio consolare non puo' essere aperto nel territorio dello Stato di residenza se non con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede dell'Ufficio consolare, la classe e la circoscrizione sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3. Ulteriori modifiche non possono essere apportate dallo Stato di invio alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione se non con l'assenso dello Stato di residenza. 4. Il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza e' ugualmente richiesto per l'apertura di un Ufficio facente parte di un consolato gia' esistente, al di fuori della sede di questo ultimo.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art2 · fonte del testo

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