Nel concedere l'estradizione, tutti gli oggetti che provengono da reato o che possono servire come mezzi di prova, trovati in possesso della persona estradata, al momento del suo arresto, o scoperti successivamente saranno sequestrati e consegnati, su richiesta dello Stato richiedente, a quest'ultimo. Detta consegna potra' essere effettuata anche se la estradizione non puo' aver piu' seguito per l'evasione o per la morte dell'estradando. Saranno tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi su detti oggetti, che dovranno essere restituiti, se tali diritti esistono, allo Stato richiesto, il piu' presto possibile e gratuitamente, al termine delle azioni penali esercitate nello Stato richiedente. Lo Stato richiesto potra' trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora li giudichi necessari per il procedimento penale. Esso potra' ugualmente, trasmettendoli, riservarsi di averli in restituzione per lo stesso motivo, obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art41 · fonte del testo

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