DI OGGETTI La Parte richiesta sequestrera' e consegnera', su domanda, nei limiti consentiti dalla propria legge, gli oggetti:

  • a)che possono costituire mezzo di prova, o
  • b)che, provenienti dal reato, siano stati trovati, al momento dell'arresto, in possesso della persona richiesta o siano scoperti successivamente. La consegna degli oggetti di cui al precedente comma sara' effettuata anche nel caso in cui l'estradizione, gia' concessa, non abbia potuto avere luogo a causa della morte o dell'evasione della persona da estradare. Quando i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte, richiesta ai fini di un procedimento penale in corso, quest'ultima potra' trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti. Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquisito su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del procedimento, restituiti al piu' presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art20 · fonte del testo

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