1. A domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta trasmettera':

  • a)gli oggetti che possono essere utili quali mezzi di prova nel processo penale; tali oggetti vengono trasmessi anche nel caso in cui l'estradizione non possa avere luogo per morte, fuga o altri motivi;
  • b)gli oggetti che in modo certo provengano dal reato o siano serviti a commetterlo. La consegna degli oggetti si esegue dietro verbale di ricezione. 2. Se gli oggetti richiesti siano necessari alla Parte contraente richiesta, in un processo penale, questi potranno essere trattenuti provvisoriamente o consegnati a condizione che vengano restituiti. 3. I diritti della Parte contraente richiesta o di terzi sopra tali oggetti sono riservati. Gli oggetti sui quali esistano detti diritti verranno restituiti alla Parte contraente richiesta nel minore tempo possibile.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art45 · fonte del testo

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