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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno
Legge 18 giugno 1973, n. 506
Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970
- Aggiornato al
- 22 agosto 1973
- Articoli
- 56
- Versioni storiche
- 59
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ai fini del presente Accordo, si intende per: Stagno, lo stagno-metallo o qualsiasi altro…
- Art. 3al Consiglio Ciascun Governo contraente costituisce un solo membro del Consiglio, fatta…
- Art. 4di partecipanti a) Ciascun membro del Consiglio e' dichiarato dal Consiglio, con il…
- Art. 5di categoria a) Quando la situazione di un paese partecipante e' passata da quella di…
- Art. 6Consiglio internazionale dello stagno a) Il Consiglio internazionale dello stagno (in…
- Art. 7del Consiglio internazionale dello stagno a) Il Consiglio e' composto di tutti i paesi…
- Art. 8e funzioni del Consiglio Il Consiglio: a) Ha ogni potere ed espleta tutti i compiti…
- Art. 9esecutivo e Vicepresidenti del Consiglio a) Il Consiglio, alla maggioranza ripartita dei…
- Art. 10del Consiglio a) Il Consiglio tiene almeno quattro sessioni all'anno. b) Il Governo…
- Art. 11dei voti a) I paesi produttori detengono insieme 1.000 voti che sono ripartiti in modo…
- Art. 12di voto del Consiglio a) Il voto emesso da ciascun membro del Consiglio esprime il numero…
- Art. 13personale del Consiglio a) Il Presidente esecutivo designato conformemente all'articolo 9…
- Art. 14e immunita' a) In ciascun paese partecipante vengono concesse al Consiglio tutte le…
- Art. 15finanziarie a) i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono…
- Art. 16conto amministrativo a) Il Consiglio approvera', nella prima sessione che terra' dopo…
- Art. 17dei contributi in contanti a) Il versamento nel conto amministrativo dei contributi dei…
- Art. 18e pubblicazione dei conti Il Consiglio pubblica, al piu' preso possibile dopo la chiusura…
- Art. 19minimo e prezzo massimo a) Ai fini del presente Accordo e' istituito, per lo…
- Art. 20della scorta regolatrice a) Sara' costituita una scorta regolatrice. b) i) I paesi…
- Art. 21obbligatori a) i) I paesi produttori apporteranno alla scorta regolatrice contributi pari…
- Art. 22Contributi volontari a) Ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo…
- Art. 23' a) Il Consiglio determina le penalita' da applicare nei confronti dei paesi che non…
- Art. 24per la scorta regolatrice a) Il Consiglio potra', per le necessita' della scorta…
- Art. 25della scorta regolatrice a) Conformemente all'articolo 13 e nell'ambito delle…
- Art. 26o sospensione delle operazioni della Scorta regolatrice: azione del Consiglio a)…
- Art. 27o sospensione delle operazioni della scorta regolatrice: azione del Presidente esecutivo…
- Art. 28operazioni della scorta regolatrice a) In circostanze particolari, il Consiglio puo'…
- Art. 29scorta regolatrice e le modifiche dei tassi di cambio a) Il Presidente esecutivo puo' di…
- Art. 30della scorta regolatrice alla fine dell'Accordo a) Quando, conformemente alle…
- Art. 31di liquidazione a) Appena possibile dopo la scadenza del presente Accordo, il Direttore…
- Art. 32e pagamento delle quote di liquidazione a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo a)…
- Art. 33delle esportazioni a) Tenendo conto dell'esame delle valutazioni della produzione e del…
- Art. 34speciali a) In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di…
- Art. 35speciali a) Un paese produttore puo' effettuare in qualsiasi momento, previo accordo del…
- Art. 36nei paesi produttori a) i) Le scorte di stagno di un paese produttore che non siano state…
- Art. 37da adottare in caso di penuria di stagno a) Qualora, in un qualsiasi momento, il…
- Art. 38eque di lavoro I paesi partecipanti dichiarano che, per evitare che il livello di vita si…
- Art. 39generali a) Per tutta la durata di applicazione del presente Accordo, i paesi…
- Art. 40delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali a) Un paese partecipante che…
- Art. 41di sicurezza nazionale a) Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata…
- Art. 42a) Qualsiasi denuncia contro un paese partecipante che abbia commesso un'infrazione al…
- Art. 43a) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che…
- Art. 44Il presente Accordo sara' presentato a Londra, presso il Governo del Regno Unito di Gran…
- Art. 45, approvazione, accettazione Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o…
- Art. 46definitiva in vigore a) Per i governi che abbiano depositati gli strumenti di ratifica…
- Art. 47provvisoria in vigore a) i) Se le condizioni necessarie per la definitiva entrata in…
- Art. 48a) Ogni governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970…
- Art. 49separata Un Governo contraente, allorche' deposita lo strumento di ratifica…
- Art. 50Un'organizzazione intergovernativa che abbia delle responsabilita' per quanto riguarda…
- Art. 51a) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti…
- Art. 52Ogni paese partecipante che si ritira dall'Accordo nel periodo della sua applicazione non…
- Art. 53, rinnovamento, scadenza o rescissione a) Salvo disposizioni contrarie previste nel…
- Art. 54da parte del Governo depositario Il Governo depositario notifichera' a tutti i governi…
- Art. 55certificata conforme dell'Accordo Il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore…
- Art. 56che fanno fede I testi del presente Accordo in lingua inglese, spagnola, francese e russa…
