scorta regolatrice e le modifiche dei tassi di cambio

  • a)Il Presidente esecutivo puo' di sua iniziativa o deve, a richiesta di un paese partecipante, convocare immediatamente il Consiglio per riesaminare i prezzi minimi e massimi se egli o il paese partecipante ritengono, a seconda dei casi, che tale revisione sia necessaria a causa delle modifiche sopravvenute nei tassi di cambio. Le riunioni di cui al presente paragrafo possono essere convocate con un preavviso inferiore a sette giorni.
  • b)Nelle circostanze previste al paragrafo a) del presente articolo, il Presidente esecutivo puo', in attesa della riunione del Consiglio di cui sopra, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta regolatrice se detta limitazione o tale sospensione gli sembrano necessarie per impedire che il Direttore compri o venda stagno in quantitativi che rischiano di compromettere la realizzazione dei fini dell'Accordo.
  • c)Il Consiglio puo' decidere la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta regolatrice previste nel presente articolo, oppure confermarle. Se il Consiglio non prende alcuna decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono qualora esse siano state provvisoriamente limitate o sospese.
  • d)Entro trenta giorni a decorrere dalla data alla quale ha deciso la sospensione o la limitazione delle operazioni della scorta regolatrice previste al presente articolo, oppure dalla data alla quale le avra' confermate, il Consiglio esaminera' l'opportunita' di fissare prezzi minimi e prezzi massimi provvisori e potra' quindi fissare detti prezzi.
  • e)Entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data alla quale ha fissato i prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio li riprendera' in esame e potra' fissare nuovi prezzi minimi e massimi.
  • f)Se il Consiglio non riesce a fissare prezzi minimi e massimi provvisori conformemente alle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo, esso potra', durante qualsiasi ulteriore riunione, determinare l'entita' dei prezzi minimi e massimi.
  • g)Le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno sulla base dei prezzi minimi e massimi che saranno stati fissati, a seconda dei casi, conformemente alle disposizioni dei paragrafi d), e) o f) del presente articolo.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art29 · fonte del testo

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