delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali

  • a)Un paese partecipante che desideri liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali dovra' consultare in proposito il Consiglio con un sufficiente preavviso.
  • b)Quando un paese partecipante comunica la propria intenzione di liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali, il Consiglio dovra' iniziare senza indugio consultazioni ufficiali in merito con il paese interessato, per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo.
  • c)Il Consiglio esaminera' periodicamente lo stato delle operazioni di liquidazione e potra' indirizzare raccomandazioni al paese partecipante che le effettua.
  • d)Le operazioni di liquidazione saranno effettuate tenendo debitamente conto della necessita' di proteggere i produttori, i trasformatori ed i consumatori contro qualsiasi disorganizzazione dei loro mercati abituali suscettibile di essere evitata. Si terra' anche conto delle conseguenze che la liquidazione puo' avere sull'investimento di capitali destinati alla ricerca ed allo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, nonche' sulla prosperita' e l'espansione dell'industria mineraria dello stagno nei paesi produttori. Gli importi e la durata delle operazioni di liquidazione saranno tali da non ostacolare indebitamente nei paesi produttori la produzione e l'impiego nell'industria dello stagno e da evitare di danneggiare gravemente l'economia dei paesi produttori partecipanti.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art40 · fonte del testo

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