di voto del Consiglio

  • a)Il voto emesso da ciascun membro del Consiglio esprime il numero di voti che esso detiene nel Consiglio. Nel votare, un delegato non puo' scindere i suoi voti. Un delegato che si astiene sara' considerato come se non avesse votato.
  • b)Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza ripartita semplice.
  • c)Ogni paese partecipante puo', nelle forme che saranno approvate dal Consiglio, autorizzare qualsiasi altro paese partecipante a rappresentare i propri interessi e ad esercitare i propri diritti di voto nel corso di una riunione del Consiglio.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art12 · fonte del testo

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