esecutivo e Vicepresidenti del Consiglio

  • a)Il Consiglio, alla maggioranza ripartita dei due terzi e con scheda scritta, designa un Presidente esecutivo indipendente, che puo' avere la cittadinanza di uno dei paesi partecipanti. La designazione del Presidente esecutivo sara' iscritta all'ordine del giorno della prima sessione che il Consiglio terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
  • b)Il Presidente esecutivo non puo' aver esercitato funzioni attive nell'industria o nel commercio dello stagno nei cinque anni precedenti la sua designazione; inoltre, esso deve rispondere alle condizioni di cui all'articolo 13.
  • c)Il Consiglio fissa la durata del mandato del Presidente esecutivo, nonche' le condizioni alle quali esercita le sue funzioni.
  • d)Il Presidente esecutivo presiede alle riunioni del Consiglio; esso non partecipa al voto.
  • e)Ogni anno il Consiglio elegge un primo Vicepresidente ed un secondo Vicepresidente, scelti alternativamente, per un esercizio finanziario, tra i rappresentanti dei paesi produttori e, per l'esercizio seguente, tra i rappresentanti dei paesi consumatori.
  • f)In caso di assenza momentanea del Presidente esecutivo, il primo Vicepresidente o, in mancanza, il secondo Vicepresidente, agendo in qualita' di Presidente esecutivo, puo' soltanto presiedere alle riunioni, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. In caso di dimissioni o di incapacita' permanente del Presidente esecutivo, il Consiglio designa un nuovo Presidente esecutivo.
  • g)Un Vicepresidente che agisca in qualita' di Presidente esecutivo non partecipa al voto; il diritto di voto del paese che egli rappresenta puo' essere esercitato conformemente alle disposizioni del comma ii) del paragrafo b) dell'articolo 7 e del paragrafo c) dell'articolo 12.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art9 · fonte del testo

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