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Amministrativo
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979
Legge 5 agosto 1981, n. 503
- Aggiornato al
- 11 settembre 1981
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza…
- Art. 3Ogni Parte contraente adottera' le necessarie misure affinche' siano attuate politiche…
- Art. 4Ogni parte contraente adottera' necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di…
- Art. 5Ogni parte contraente adottera' necessarie e opportune leggi e regolamenti onde…
- Art. 6Ogni Parte contraente adottera' necessarie e opportune leggi e regolamenti onde…
- Art. 7Ogni Parte contraente adottera' le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde…
- Art. 8In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III…
- Art. 9Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per…
- Art. 10Oltre alle disposizioni contemplate agli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si…
- Art. 11Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contraenti si…
- Art. 12Le Parti contraenti potranno adottare misure piu' rigorose di quelle previste dalla…
- Art. 13Un Comitato permanente e' istituito ai fini della presente Convenzione. 2. Ogni Parte…
- Art. 14Il Comitato permanente e' incaricato di seguire l'applicazione della presente…
- Art. 15A seguito di ogni sua riunione, il Comitato permanente trasmettera' al Comitato dei…
- Art. 16Qualsiasi emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte…
- Art. 17Qualsiasi emendamento agli Allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte…
- Art. 18Il Comitato permanente favorira' per quanto possibile la composizione amichevole di…
- Art. 19La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e…
- Art. 20Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei…
- Art. 21Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di…
- Art. 22Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di…
- Art. 23Qualsiasi Parte contraente puo', in qualunque momento, denunziare la presente Convenzione…
- Art. 24Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del…
