1. Il Comitato permanente favorira' per quanto possibile la composizione amichevole di qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'applicazione della Convenzione. 2. Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti sulla interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta in base alle disposizioni del precedente paragrafo o in via negoziale fra le parti, sara', a richiesta di una di esse, sottoposta ad arbitrato. Ognuna delle parti designera' un arbitro ed i due arbitri designeranno un terzo arbitro. Subordinatamente alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 3, qualora entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, una delle Parti non abbia designato il proprio arbitro, il Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo provvedera', a richiesta della controparte, a designarlo entro un nuovo termine di tre mesi. Identica procedura sara' seguita nel caso in cui i due arbitri non riuscissero ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla loro designazione. 3. In caso di controversia tra due Parti contraenti di cui una e' uno Stato membro della Comunita' economica europea, essa pure Parte contraente, l'altra Parte contraente inoltrera' la richiesta di arbitrato sia allo Stato membro sia alla Comunita' che, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, le notificheranno congiuntamente se e' lo Stato membro o la Comunita', o lo Stato membro e la Comunita' congiuntamente, a costituirsi parte nella vertenza. In mancanza di una notifica nei suddetti termini si riterra' che lo Stato membro e la Comunita' costituiscano la sola e unica controparte nella vertenza ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione nonche' la procedura seguita dal tribunale arbitrale. Lo stesso avverra' ogni qualvolta lo Stato membro e la Comunita' si costituiranno congiuntamente parte nella disputa. 4. Il tribunale arbitrale fissera' le proprie norme di procedura. Le decisioni saranno prese a maggioranza. La sentenza sara' definitiva e vincolante. 5. Ogni parte nella vertenza sosterra' le spese dell'arbitro che avra' designato e le parti sosterranno in egual misura le spese del terzo arbitro, cosi' come le altre spese per l'arbitrato.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art18 · fonte del testo

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