Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunita' economica europea firmataria della presente Convenzione, e ad ogni Parte contraente:

  • a)qualsiasi firma;
  • b)il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • c)qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con gli articoli 19 e 20;
  • d)qualsiasi informazione comunicata in virtu' delle disposizioni del paragrafo 3, articolo 13;
  • e)qualsiasi rapporto elaborato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15;
  • f)qualsiasi emendamento o qualsiasi nuovo allegato adottato in conformita' con gli articoli 16 e 17 nonche' la data di entrata in vigore di tale emendamento o nuovo allegato;
  • g)qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, articolo 21;
  • h)qualsiasi riserva formulata in virtu' delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, articolo 22;
  • i)il ritiro di qualsiasi riserva effettuato in virtu' delle disposizioni del paragrafo 4, articolo 22;
  • j)qualsiasi notifica fatta in virtu' delle disposizioni dell'articolo 23 e la data di entrata in vigore della denunzia. In fede di che, i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Berna, il 19 settembre 1979, in francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia autenticata a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, a ciascuno Stato firmatario e alla Comunita' economica europea firmataria nonche' ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione o ad aderirvi. (Seguono le firme)

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art24 · fonte del testo

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