1. Qualsiasi emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sara' comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformita' con le disposizioni dell'articolo 20. 2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sara' esaminato dal Comitato permanente, il quale:

  • a)per gli emendamenti agli articoli da 1 a 12 sottoporra' alla accettazione delle Parti contraenti il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti;
  • b)per gli emendamenti agli articoli da 13 a 24 sottoporra' alla approvazione del Comitato dei Ministri il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti. Una volta approvato, il testo sara' trasmesso per accettazione alle Parti contraenti. 3. Qualsiasi emendamento entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica al Segretario Generale della sua accettazione da parte delle Parti contraenti. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafi 1, 2a e 3 si applicheranno all'adozione di nuovi Allegati alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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