Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonche' delle necessita' delle sottospecie, varieta' o forme minacciate sul piano locale.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art2 · fonte del testo

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