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Miscellanea
Annesso I
Ratifica ed esecuzione dell'accordo ai fini dell'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stock di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995 · Legge 15 dicembre 1998, n. 498
- Aggiornato al
- 26 gennaio 1999
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 60
- Art. 1ANNESSO I NORME RICHIESTE PER LA RACCOLTA E LA MESSA IN COMUNE DEI DATI Articolo primo…
- Art. 2volti a regolamentare la raccolta, la compilazione e lo scambio di dati I seguenti…
- Art. 3di base relativi alle peschiere 1. Gli Stati riuniscono e mettono a disposizione…
- Art. 4relative ai pescherecci 1. Gli Stati dovranno raccogliere i tipi di dati elencati in…
- Art. 5di dati Ogni stato deve accertarsi che i pescherecci battenti la sua bandiera comunichino…
- Art. 6dei dati Gli Stati o se del caso le organizzazioni o intese di gestione di peschiere…
- Art. 7di dati 1. I dati raccolti dagli Stati di bandiera devono essere messi a disposizione…
Altre partizioni dell’atto
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