dei dati Gli Stati o se del caso le organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, dovranno prevedere dei meccanismi per verificare i dati relativi alle peschiere, come ad esempio:

  • a)verifica della posizione per mezzo di sistemi di monitoraggio dei pescherecci;
  • b)programmi di osservazione scientifica per controllare le catture, il pescato, la composizione delle catture (specie previste e non previste) ed altri aspetti delle operazioni di pesca;
  • c)rapporti richiesti alle navi sulle loro campagne, gli sbarchi ed i trasbordi; e
  • d)verifica mediante un sondaggio in banchina.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~annesso-i-art6 · fonte del testo

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