di base relativi alle peschiere 1. Gli Stati riuniscono e mettono a disposizione dell'organizzazione competente o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, i tipi di dati di seguito elencati, in maniera sufficientemente dettagliata per agevolare una precisa valutazione degli stocks secondo procedure stabilite di comune accordo:

  • a)serie cronologiche relative alle catture ed al pescato, per ogni peschiera e per ogni flottiglia;
  • b)quantitativi pescati in numero o in peso nominale, o entrambi, per ogni specie (specie previste e non previste), secondo come convenga per ciascuna peschiera. (L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura definisce il peso nominale come l'equivalente, in peso vivo, degli sbarchi);
  • c)quantitativi rigettati - ivi compresi i dati preventivi se necessario - in numero o in peso nominale per specie, a seconda di come convenga per ciascuna peschiera;
  • d)statistiche relative al pescato, come piu' opportuno per ciascun metodo di pesca;
  • e)Luogo della pesca, data ed ora delle catture ed altre statistiche relative alle operazioni di pesca a seconda di come convenga. 2. Gli Stati devono anche raccogliere, se del caso, e mettere a disposizione dell'organizzazione competente o dell'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, informazioni complementari utili per la valutazione delle razze, in particolare:
  • a)la composizione delle catture (dimensioni, peso e sesso);
  • b)altri dati biologici utili per la valutazione degli stocks (eta', crescita, ricostituzione, ripartizione, identita' degli stocks ecc.);
  • c)altri studi - pertinenti (studi sull'abbondanza degli stocks, studi sulla biomassa, studi idroacustici, studi sui fattori ecologici che influenzano l'abbondanza degli stocks e studi oceanografici ed ecologici ecc.).

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~annesso-i-art3 · fonte del testo

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