volti a regolamentare la raccolta, la compilazione e lo scambio di dati I seguenti principi generali dovranno essere presi in considerazione per stabilire i parametri per la raccolta, la compilazione e lo scambio di dati provenienti da operazioni di pesca di stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e di stocks di pesci grandi migratori:

  • a)Gli Stati vigilano affinche' si raccolgano nei pescherecci battenti la loro bandiera, dati inerenti alle attivita' di pesca corrispondenti alle caratteristiche operative di ciascun metodo di pesca (ad esempio ciascun numero di barche per la pesca alla sciabica, ciascun ancoraggio per la pesca con il palamite e la paranza scorrevole, ciascun banco sfruttato per la pesca con la canna e ciascuna giornata di pesca per la pesca al traino) sufficientemente dettagliate per agevolare una precisa valutazione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori;
  • b)Gli Stati si accertano che il sistema applicato per verificare l'esattezza dei dati relativi alle peschiere sia appropriato;
  • c)Gli Stati raccolgono informazioni relative alle peschiere ed altri dati scientifici pertinenti e li presentano tempestivamente e nella forma convenuta all'organizzazione competente o intesa sub-regionale o regionale di gestione delle peschiere qualora esista. In mancanza di tale organizzazione o intesa, gli Stati partecipano ad uno scambio di dati - sia direttamente sia tramite gli altri meccanismi di cooperazione eventualmente da loro stessi stabiliti;
  • d)Gli Stati convengono, nell'ambito delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, o in base ad altre modalita', del tipo di dati da fornire e della loro forma di presentazione, in conformita' con il presente annesso ed in considerazione della natura degli stocks e delle modalita' di sfruttamento nella regione. Tali organizzazioni o intese dovranno sollecitare gli stati, o gli enti non membri o non partecipanti a fornire dati sulle attivita' di pesca pertinenti delle navi battenti la loro bandiera;
  • e)Le organizzazioni o le intese raccolgono i dati e li comunicano tempestivamente e nella forma convenuta a tutti gli Stati interessati secondo le modalita' o condizioni che hanno stabilito;
  • f)Gli esperti scientifici dello Stato di bandiera e dell'organizzazione o intesa di gestione delle peschiere sub- regionali o regionali competenti analizzano i dati, separatamente o di comune accordo a seconda di come convenga.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~annesso-i-art2 · fonte del testo

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