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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo ai fini dell'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stock di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995
Legge 15 dicembre 1998, n. 498
- Aggiornato al
- 26 gennaio 1999
- Articoli
- 50
- Versioni storiche
- 60
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA…
- Art. 2Il presente Accordo mira ad assicurare la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione…
- Art. 3Salvo disposizione contraria, il presente Accordo si applica alla conservazione ed alla…
- Art. 4tra il presente Accordo e la Convenzione Nessuna disposizione del presente Accordo…
- Art. 5generali Per provvedere alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui…
- Art. 6dell'approccio precauzionale 1. Gli Stati applicano largamente l'approccio precauzionale…
- Art. 7' delle misure di conservazione e di gestione 1. Fatti salvi i diritti sovrani che la…
- Art. 8in materia di conservazione e di gestione l. Gli Stati costieri e gli Stati che praticano…
- Art. 9e intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali 1. Quando creano…
- Art. 10delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub- regionali o regionali Per…
- Art. 11membri o partecipanti Nel determinare la natura e la portata dei diritti di…
- Art. 12delle attivita' svolte da organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali…
- Art. 13delle organizzazioni e delle intese esistenti Gli Stati cooperano per potenziare le…
- Art. 14e comunicazione di informazioni e cooperazione in materia di ricerca scientifica 1. Gli…
- Art. 15chiusi e semi chiusi Nell'applicare il presente Accordo in un mare chiuso o semi-chiuso…
- Art. 16dell'alto mare completamente circondati da una zona sottoposta alla giurisdizione…
- Art. 17non membri di organizzazioni e Stati non partecipanti ad intese 1. Uno Stato che non e'…
- Art. 18dello Stato di bandiera 1. Gli stati che hanno navi che pescano in alto mare, prendono le…
- Art. 19della regolamentazione e poteri della polizia dello Stato di bandiera 1. Ogni Stato…
- Art. 20internazionale in materia di polizia 1. Gli Stati cooperano, sia direttamente sia…
- Art. 21sub-regionale e regionale in materia di polizia 1. In ogni settore dall'alto mare…
- Art. 22di base applicabili in caso di fermo e d'ispezione secondo l'articolo 21. 1. Lo Stato che…
- Art. 23che lo Stato del porto deve adottare 1. Lo Stato del porto ha il diritto e l'obbligo di…
- Art. 24dei particolari bisogni degli Stati in via di sviluppo 1. Gli stati riconoscono appieno i…
- Art. 25di cooperazione con gli Stati in via di sviluppo 1. Gli stati cooperano, sia…
- Art. 26speciale ai fini dell'applicazione del presente Accordo 1. Gli Stati cooperano per…
- Art. 27di risolvere le controversie con mezzi pacifici Gli Stati hanno l'obbligo di risolvere le…
- Art. 28delle controversie Gli Stati cooperano per prevenire le controversie. A tal fine, essi…
- Art. 29inerenti a questioni tecniche In caso di controversia inerente ad una questione tecnica…
- Art. 30di soluzione delle controversie 1. Le norme relative alla soluzione delle controversie…
- Art. 31cautelari 1. Nelle more dalla soluzione di una controversia secondo la presente parte, le…
- Art. 32all'applicazione delle procedure di soluzione delle controversie L'articolo 297, par. 3…
- Art. 33non parti al presente Accordo 1. Gli Stati parti incoraggiano gli Stati che non sono…
- Art. 34fede ed abuso di diritto Gli Stati parti devono adempiere in buona fede agli obblighi che…
- Art. 35' Gli Stati parti sono responsabili secondo il diritto internazionale delle perdite o dei…
- Art. 36di revisione 1. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, il…
- Art. 37Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati e degli altri enti di cui…
- Art. 38Il presente Accordo e' soggetto alla ratifica degli Stati e degli altri enti di cui…
- Art. 39Il presente Accordo rimane aperto all'adesione degli Stati e degli altri enti di cui…
- Art. 40in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di deposito del…
- Art. 41provvisoria 1. Il presente Accordo e' applicato a titolo provvisorio da ogni Stato, o…
- Art. 42ed eccezioni Il presente Accordo non ammette ne' riserve ne' eccezioni.
- Art. 43L'articolo 42 non vieta ad uno Stato, od ente, nel momento in cui firma o ratifica il…
- Art. 44con altri accordi 1. Il presente Accordo non modifica in alcun modo i diritti e gli…
- Art. 45Ogni Stato parte mediante una comunicazione scritta indirizzata al Segretario generale…
- Art. 46Uno Stato parte puo' recedere dal presente Accordo indirizzando una notifica scritta al…
- Art. 47di organizzazioni internazionali 1. Quando un'organizzazione internazionale di cui…
- Art. 48Gli annessi sono parte integrante del presente Accordo e salvo disposizione contraria ed…
- Art. 49Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' Depositario del…
- Art. 50facenti fede I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo del presente…
