generali Per provvedere alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, gli Stati costieri e gli Stati che si dedicano alla pesca in alto mare, in esecuzione dell'obbligo di cooperazione loro imposto dalla Convenzione:

  • a)adottano misure per garantire la durata a lungo termine degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori e per favorire il loro sfruttamento ottimale;
  • b)si accertano che tali misure siano fondate sui dati scientifici affidabili di cui dispongono e siano atte a mantenere o ripristinare gli stocks a livelli tali da garantire il massimo rendimento costante, in considerazione dei fattori economici ed ecologici pertinenti (ivi compresi i bisogni degli Stati in via di sviluppo e tenendo conto dei metodi in materia di pesca, dell'interdipendenza degli stock e di tutte le norme minime internazionali generalmente raccomandate a livello sub-regionale, regionale o mondiale;
  • c)applicano l'approccio precauzionale secondo l'articolo 6;
  • d)valutano l'impatto della pesca e delle altre attivita' dell'uomo, nonche' dei fattori ecologici, sugli stock in oggetto, e sulle specie che appartengono allo stesso ecosistema degli stocks in oggetto e che sono loro affini o dipendenti;
  • e)adottano, se del caso, misure di conservazione e di gestione nei confronti delle specie che appartengono allo stesso ecosistema degli stocks in oggetto, o che sono loro affini o dipendenti, in vista di mantenere gli stocks di dette specie ad un livello tale che la riproduzione non sia gravemente danneggiata;
  • f)riducono al minimo l'inquinamento, i rifiuti, gli scarichi, le catture con attrezzature perse o abbandonate, le catture di specie di pesci e di altre non previste (di seguito denominate specie non previste) nonche' l'impatto sulle specie affini o dipendenti, in particolare le specie minacciate di estinzione, grazie a misure che includono, per quanto possibile, l'elaborazione e l'utilizzazione di attrezzature e di tecnologie di pesca selettive, senza pericolo per l'ambiente e a carattere di redditivita';
  • g)proteggono la diversita' biologica nell'ambiente marino;
  • h)adottano misure per impedire o far cessare uno sfruttamento o una capacita' eccessive e affinche' le attivita' di pesca non raggiungano un livello incompatibile con lo sfruttamento durevole delle risorse ittiche;
  • i)tengono conto degli interessi dei pescatori che si dedicano alla pesca artigianale ed alla pesca di sussistenza;
  • j)raccolgono e mettono in comune, in tempo utile, dati completi ed esatti sulle attivita' di pesca, ed in particolare sulla posizione delle navi, le catture di specie previste e non, ed il pescato, pesca come previsto all'annesso I, nonche' le informazioni provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
  • k)incoraggiano e praticano la ricerca scientifica ed elaborano tecnologie appropriate a sostegno della conservazione e della gestione delle peschiere;
  • l)applicano misure di conservazione e di gestione mediante sistemi efficaci di osservazione, di controllo e di sorveglianza e vigilano sulla loro osservanza.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art5 · fonte del testo

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