delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub- regionali o regionali Per adempiere al loro obbligo di cooperare nel quadro di organizzazioni o di intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, gli Stati:

  • a)stabiliscono di comune accordo misure di conservazione e di gestione e vi si conformano per garantire la durata a lungo termine degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori;
  • b)stabiliscono di comune accordo, se del caso, diritti di partecipazione, quali il quantitativo accettabile di catture o il livello del pescato;
  • c)adottano ed applicano tutte le norme internazionali minime generalmente raccomandate per svolgere le operazioni di pesca in modo responsabile;
  • d)ottengono informazioni scientifiche e le valutano, esaminano lo stato degli stocks, valutando l'impatto della pesca sulle specie non previste o sulle specie affini o dipendenti;
  • e)stabiliscono di comune accordo norme per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio di dati sullo sfruttamento degli stocks;
  • f)raccolgono e pubblicizzano dati statistici precisi e completi, come indicato nell'annesso I, per poter disporre dei dati scientifici maggiormente attendibili, pur preservandone, se del caso, la riservatezza;
  • g)incoraggiano e effettuano valutazioni scientifiche degli stocks nonche' attivita' di ricerca pertinenti, e ne pubblicizzano i risultati;
  • h)instaurano meccanismi di cooperazione appropriati in materia di osservazione, di controllo, di sorveglianza e di polizia;
  • i)stabiliscono di comune accordo i mezzi adatti per tenere conto degli interessi in materia di pesca dei nuovi membri dell'organizzazione o dei nuovi partecipanti all'intesa;
  • j)stabiliscono di comune accordo meccanismi decisionali per facilitare l'adozione di misure di conservazione e di gestione in tempo debito ed in modo efficace;
  • k)incoraggiano la soluzione pacifica delle controversie secondo la parte VIII;
  • l)fanno in modo che i loro organismi nazionali competenti e le loro industrie cooperino pienamente all'applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organizzazione o dell'intesa; e
  • m)pubblicizzano adeguatamente le misure di conservazione e di gestione stabilite dall'organizzazione o dall'intesa.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art10 · fonte del testo

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