dei particolari bisogni degli Stati in via di sviluppo 1. Gli stati riconoscono appieno i particolari bisogni degli Stati in via di sviluppo in materia di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, e di valorizzazione delle peschiere di tali razze. A tal fine, essi forniscono assistenza agli Stati in via di sviluppo sia direttamente sia tramite il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed altre istituzioni specializzate, il Fondo per l'ambiente mondiale, la Commissione dello sviluppo sostenibile e gli altri organismi o organi internazionali e regionali competenti. 2. Nell'eseguire il loro obbligo di cooperare all'istituzione di misure di conservazione e di gestione per gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori, gli stati tengono conto dei particolari bisogni degli stati in via di sviluppo, in particolare:

  • a)della vulnerabilita' degli Stati in via di sviluppo tributari dello sfruttamento delle risorse biologiche marine, in particolare per far fronte ai bisogni alimentari della loro popolazione o di parti della loro popolazione;
  • b)della necessita' di evitare di nuocere alla pesca di sussistenza ed alle piccole pesche commerciali negli Stati in via di sviluppo e di garantire l'accesso a questi tipi di pesca, alle donne, ai pescatori al minuto ed alle popolazioni autoctone, soprattutto nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo; e
  • c)del bisogno di fare in modo che tali misure non abbiano come risultato di far sostenere direttamente o indirettamente agli Stati in via di sviluppo una quota sproporzionata dello sforzo di conservazione.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art24 · fonte del testo

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