della regolamentazione e poteri della polizia dello Stato di bandiera 1. Ogni Stato vigila affinche' le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure sub-regionali e regionali di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. A tal fine, esso:

  • a)fa rispettare queste misure a prescindere dal luogo dell'infrazione;
  • b)svolge immediatamente, quando sia allegata un'infrazione alle misure sub-regionali o regionali di conservazione e di gestione, un'inchiesta approfondita che puo' comportare un'ispezione delle navi in questione, e fa rapporto senza indugio sullo svolgimento e sui risultati di questa inchiesta allo Stato che ha allegato l'infrazione, nonche' all'organizzazione o intesa sub-regionale o regionale competente;
  • c)esige da ogni nave battente la sua bandiera che comunichi alle autorita' incaricate dell'inchiesta, informazioni relative alla sua posizione, alle sue catture, alle sue attrezzature di pesca, alle sue operazioni di pesca ed alle sue attivita' connesse nella zona della presunta infrazione;
  • d)Se e' convinto di disporre di prove sufficienti rispetto alla presunta infrazione, lo Stato adisce le sue autorita' competenti affinche' sia intrapresa senza indugio un'azione legale in base al suo diritto interno e, se del caso, immobilizza la nave in questione; e
  • e)vigila affinche' ogni nave che risulti aver commesso, secondo il suo diritto interno, un'infrazione grave a tali misure non pratichi piu' operazioni di pesca in alto mare fino a quando non siano eseguite tutte le sanzioni imposte dallo Stato di bandiera per questa infrazione. 2. Tutte le inchieste e procedure giudiziarie dovranno essere svolte nei tempi piu' brevi possibili. Le sanzioni previste per le infrazioni dovranno essere sufficientemente rigorose da far rispettare le misure di conservazione e di gestione e scoraggiare le infrazioni in qualsiasi luogo siano esse commesse, e depriveranno gli autori delle infrazioni dei ricavi derivanti dalle loro attivita' illegali. Le misure applicabili ai capitani e ad altri ufficiali dei pescherecci includono misure che possono autorizzare, tra l'altro, il rifiuto, il ritiro o la sospensione dell'autorizzazione di esercitare le funzioni di capitano o di ufficiale a bordo di queste navi.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art19 · fonte del testo

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