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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993
Legge 18 novembre 1995, n. 496
- Aggiornato al
- 22 settembre 2019
- Articoli
- 40
- Versioni storiche
- 51
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere…
- Art. 3Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto…
- Art. 4Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici…
- Art. 5E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un…
- Art. 6Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato…
- Art. 7L'autorita' nazionale di cui all'articolo 9 e le amministrazioni interessate assicurano…
- Art. 8Le persone fisiche, gli enti o le societa' titolari di un immobile o di un'area…
- Art. 9Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari…
- Art. 10Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel…
- Art. 11Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 e'…
- Art. 12Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 8 o comunque ne…
- Art. 13E punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette…
- Art. 14All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.100…
- Art. 15Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, ai…
- Art. 16La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione…
- Art. iiArticolo II Definizioni e criteri Ai fini della presente Convenzione: 1. Per "armi…
- Art. iiiArticolo III Dichiarazioni 1. Ciascuno Stato Parte sottoporra' all'Organizzazione non…
- Art. ivArticolo IV Armi chimiche 1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure…
- Art. vArticolo V Impianti di produzione di armi chimiche 1. Le disposizioni del presente…
- Art. viArticolo VI Attivita' non vietate dalla presente Convenzione 1. Ogni Stato parte ha…
- Art. viiArticolo VII Misure di attuazione a livello nazionale Impegni generali 1. Ciascuno Stato…
- Art. viiiArticolo VIII L'Organizzazione A. Disposizioni generali 1. Gli Stati Parte alla presente…
- Art. ixArticolo IX Consultazioni, cooperazione ed investigazioni 1. Gli Stati Parte si…
- Art. xArticolo X Assistenza e protezione contro le armi chimiche 1. Ai fini del presente…
- Art. xiArticolo XI Sviluppo economico e tecnologico 1. Le disposizioni della presente…
- Art. xiiArticolo XII Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare l'osservanza, ivi…
- Art. xiiiArticolo XIII Relazione con altri accordi internazionali Nulla nella presente Convenzione…
- Art. xivArticolo XIV Risoluzione delle controversie 1. Qualora sorgano controversie riguardo…
- Art. xvArticolo XV Emendamenti 1. Ogni Stato Parte puo' proporre emendamenti alla presente…
- Art. xviArticolo XVI Durata e ritiro 1. La presente Convenzione avra' una durata illimitata. 2…
- Art. xviiArticolo XVII Statuto degli Annessi Gli Annessi formano parte integrante della presente…
- Art. xviiiArticolo XVIII Firma La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati…
- Art. xixArticolo XIX Ratifica La presente Convenzione sara' soggetta alla ratifica degli Stati…
- Art. xxArticolo XX Adesione Qualunque Stato che non firma la presente Convenzione prima della…
- Art. xxiArticolo XXI Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore 180 giorni…
- Art. xxiiArticolo XXII Riserve Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a…
- Art. xxiiiArticolo XXIII Depositario Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' designato dal…
- Art. xxivArticolo XXIV Testi autentici La presente Convenzione, i cui testi in lingua araba…
