Articolo XII Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare l'osservanza, ivi comprese le sanzioni 1. La Conferenza adottera' le necessarie misure stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 per assicurare l'osservanza della presente Convenzione e risolvere e portare rimedio ad ogni situazione che contravvenga con le disposizioni della presente Convenzione. Nel considerare i provvedimenti da adottare in conformita' con il presente paragrafo, la Conferenza terra' conto di tutte le informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal Consiglio Esecutivo. 2. Nei casi in cui uno Stato Parte sia stato richiesto dal Consiglio Esecutivo di adottare provvedimenti per risolvere una situazione che presenta problemi per quanto riguarda l'osservanza della Convenzione, e qualora lo Stato Parte manchi di eseguire la richiesta entro il termine specificato, la Conferenza potra', tra l'altro, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, limitare o sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte in base alla presente Convenzione fino a quando non avra' intrapreso le azioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione. 3. Qualora gravi danni all'oggetto ed allo scopo della presente Convenzione derivino da attivita' proibite in base alla presente Convenzione, in particolare dall'Articolo 1. La Conferenza potra' raccomandare misure collettive agli Stati parti in conformita' con il diritto internazionale. 4. La Conferenza sottoporra', in casi di particolare gravita', la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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