Articolo XVI Durata e ritiro 1. La presente Convenzione avra' una durata illimitata. 2. Ciascun Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranita' nazionale, avra' diritto di denunciare la presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all'oggetto della presente Convenzione, hanno messo a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notifichera' tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includera' una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi. 3. Il ritiro di uno Stato Parte da questa Convenzione non pregiudichera' in nessun modo l'obbligo degli Stati di continuare ad eseguire gli obblighi assunti in base a qualunque norma pertinente di diritto internazionale, in particolare il Protocollo di Ginevra del 1925.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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