Articolo VII Misure di attuazione a livello nazionale Impegni generali 1. Ciascuno Stato Parte, in conformita' con le sue procedure costituzionali adottera' i provvedimenti necessari per attuare i suoi obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare: (a) fara' divieto alle persone fisiche e giuridiche in qualunque luogo sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione come riconosciute dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attivita' vietata ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione, e prevedera' l'applicazione di disposizioni penali per quanto riguarda tali attivita': (b) non consentira' in qualsiasi luogo sotto il suo controllo, attivita' proibite agli Stati Parte della presente Convenzione. (c) estendera' la sua legislazione penale attuata in base al capoverso (a) ed ogni attivita' proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone fisiche aventi la nazionalita' di detto Stato, secondo il diritto internazionale. 2. Ciascuno Stato Parte cooperera' con gli altri Stati Parte e mettera' a disposizione forme appropriate di assistenza legale al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi in base al paragrafo 1. 3. Ciascuno Stato Parte, nell'attuazione dei suoi obblighi in base alla presente Convenzione, assegnera' la massima priorita' al compito di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l'ambiente e cooperera' nella misura appropriata con gli altri Stati Parte al riguardo. Rapporti tra lo Stato Parte e l'Organizzazione 4. Al fine di adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione ciascun Stato Parte designera' o istituira' un'Autorita' Nazionale che dovra' servire come punto focale nazionale di collegamento effettivo con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte. Ciascuno Stato Parte notifichera' l'Organizzazione della costituzione della sua Autorita' nazionale nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti. 5. Ciascun Stato Parte informera' l'Organizzazione delle misure amministrative e legislative adottate per attuare la presente Convenzione. 6. Ciascuno Stato Parte trattera' come riservate e con la dovuta cautela le informazioni ed i dati che riceve a titolo riservato dell'Organizzazione in connessione con l'attuazione della presente Convenzione. Esso trattera' tali informazioni e dati unicamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base alla presente Convenzione ed in conformita' con le disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Tutela della riservatezza. 7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione nell'esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare a fornire assistenza al Segretariato Tecnico.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~convenzione-artvii · fonte del testo

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