Articolo XXIII Depositario Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' designato dal presente strumento quale Depositario della Convenzione e dovra', tra l'altro: (a) Informare sollecitamente tutti gli Stati firmatari ed aderenti della data di ciascuna firma, della data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore della presente Convenzione, e della ricevuta di altre notifiche; (b) trasmettere copie debitamente certificate della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati firmatari ed aderenti; (c) registrare la presente Convenzione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~convenzione-artxxiii · fonte del testo

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