Articolo XI Sviluppo economico e tecnologico 1. Le disposizioni della presente Convenzione saranno attuate in modo tale da evitare di frapporre ostacoli allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parte, nonche' alla cooperazione internazionale nel campo delle attivita' chimiche per fini non proibiti in base alla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, composti chimici ed attrezzature e strumentazioni per la produzione, la lavorazione o l'uso di composti chimici per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione. 2. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e senza pregiudizio per i principi e le regole applicabili nel diritto internazionale, gli Stati Parte: (a) Avranno il diritto, individualmente o collettivamente, di condurre ricerca su composti chimici, di svilupparli, produrli, acquistarli, conservarli, trasferirli ed usarli; (b) Agevoleranno, ed avranno diritto di instaurare tra di loro lo scambio piu' completo possibile di composti chimici, attrezzature ed informazioni scientifiche e tecniche relative allo sviluppo e all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla presente Convenzione; (c) Non manterranno tra di loro alcuna restrizione, comprese quelle previste da qualsiasi accordo internazionale, incompatibile con gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, che limiterebbe o impedirebbe il commercio, lo sviluppo e la promozione di conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della chimica per scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici; (d) Non utilizzeranno la presente Convenzione come base per applicare qualsiasi provvedimento diverso da quelli previsti o consentiti in base alla presente Convenzione ne' useranno qualsiasi altro accordo internazionale per il perseguimento di un obiettivo incompatibile con tale Convenzione; (e) Si impegnano a riformare i propri regolamenti nazionali esistenti nel campo del commercio per i composti chimici al fine di renderli compatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~convenzione-artxi · fonte del testo

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