[1]- Conferenza a scopo di revisione

[2]Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore per 5 anni, tutte le Parti contraenti potranno, mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di rivedere la presente convenzione, indicando le proposte da esaminare in tale conferenza. In tal caso:

  • i)Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' la richiesta a tutte le Parti contraenti e le invitera' a presentare, entro tre mesi, le osservazioni che tali proposte sollevano da parte loro, nonche' le altre proposte che esse vorrebbero fossero esaminate dalla Conferenza.
  • ii)Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunichera' ugualmente a tutte le Parti contraenti il testo delle altre proposte eventuali e convochera' la Conferenza di revisione qualora, entro un termine di 6 mesi a decorrere da tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli notifichi il proprio accordo su tale convocazione.
  • iii)Tuttavia, se il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ritenga che una proposta di revisione sia assimilabile ad una proposta di emendamento ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 22, potra' con l'accordo della Parte contraente che ha fatto la proposta avviare la procedura di emendamento prevista dall'articolo 22, al posto della procedura di revisione.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art24 · fonte del testo

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