[1]di revisione

[2]1. Uno Stato che e' Parte contraente potra', mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di sottoporre la presente Convenzione a revisione. 2. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52, sara' convocata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite allorche' entro un termine di sei mesi, a decorrere dalla data in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avra' trasmesso la notifica, almeno un quarto degli Stati che sono Parti contraenti gli avranno comunicato che acconsentono alla domanda. 3. Una conferenza di revisione, alla quale saranno invitate tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 52, sara' parimenti convocata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non appena gli sara' notificata una richiesta a tal fine da parte del Comitato di gestione. Il Comitato di gestione decidera' alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti se dev'essere presentata una tale richiesta. 4. Se una conferenza e' convocata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 o 3 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne informera' tutte le Parti contraenti e le invitera' a sottoporre, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano siano esaminate durante la conferenza. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmettera' a tutte le Parti contraenti, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, l'ordine del giorno provvisorio della conferenza e i testi di tali proposte.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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