- Procedura di emendamento della presente Convenzione 1. La presente Convenzione, compresi i suoi allegati, potra' essere modificata su proposta di una Parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo. 2. Qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione verra' esaminato da un Comitato di gestione composto da tutte le Parti contraenti in conformita' del regolamento interno di cui all'allegato 7. Qualsiasi emendamento di questo tipo, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato, sara' comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraente per accettazione. 3. Qualsiasi emendamento proposto comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente entrera' in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui e' stata trasmessa la comunicazione se, durante tale periodo, nessuna obiezione all'emendamento proposto e' stata notificata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia Parte contraente, e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell'articolo 16 della presente Convenzione. 4. Qualora un'obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, si riterra' che l'emendamento non e' stato accolto ed e' pertanto privo di effetti.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~art22 · fonte del testo

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